È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1o comma d.p.r. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 23 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Vinatzer), sentenza del 27 aprile 1999, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 27 Aprile 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 23 Luglio 1997
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