Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’elenco speciale annesso all’Albo per motivi di incompatibilità in difetto della preventiva audizione dell’interessato e, comunque, senza che questi sia stato messo in condizione di conoscere le contestazioni che gli vengono mosse ed ostative all’iscrizione e senza, dunque, poter far valere le proprie ragioni, deve ritenersi affetta da nullità, sia in ragione della specifica previsione dell’art. 31 R.D.L. n. 1578/33 sia più genericamente, per la disciplina posta dalla Legge n. 241/90 (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vasto, 24 ottobre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 12 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vasto, delibera del 24 Ottobre 2008
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