Ai fini della iscrizione all’Albo Forense, il C.d.O. ha l’obbligo della preventiva audizione dell’interessato con l’assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, come previsto dall’art. 31 del R.D.L. n. 1578/1933. E’ pertanto affetta da nullità assoluta, ed esonera il C.N.F. dal successivo esame dei motivi di merito del ricorso, la delibera assunta in assenza di audizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’Aquila, 3 gennaio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 21 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 03 Gennaio 2009
0 Comment