Va annullata per mancanza di motivazione la decisione con cui il CdO rigetti la domanda di iscrizione all’Albo per motivi di incompatibilità o di condotta senza prima aver sentito il richiedente nelle sue giustificazioni, ai sensi dell’art. 31 del R.D.L. n°1578/1933. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 1 febbraio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 20 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 01 Febbraio 2007
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