Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Albo avvocati – Rigetto – Mancata assegnazione termine ex art. 45 co.1, R.D. n. 37/34 – Nullità procedimento.

In tema di rigetto della domanda di iscrizione all’albo per motivi di incompatibilità o di condotta, l’assegnazione del termine non inferiore a dieci giorni che, ai sensi dell’art. 45, co. 1, del R.D. n. 37/34 nel testo modificato dall’art. 2 della l. n. 254/40 e dell’art. 24 co. 4 del R.D.L. n. 1578/33, deve essere assegnato all’aspirante al fine di consentire al medesimo di presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti ritenuti ostativi all’accoglimento della istanza, si pone quale condizione aggiuntiva, e non semplicemente alternativa od equipollente alla previa audizione dell’interessato (rimessa, ai sensi del comma terzo del citato art. 45, a scelta meramente facoltativa). In mancanza dell’assegnazione del predetto termine, pertanto, l’intero procedimento deve ritenersi nullo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 4 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 6 settembre 2002, n. 119

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 06 Settembre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 04 Dicembre 2001
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment