Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Albo avvocati – Decisione di rigetto – Mancata audizione richiedente – Nullità assoluta.

Ai sensi dell’art. 31 co. 3, R.D.L., n. 1578/33, che sancisce espressamente l’obbligatorietà della partecipazione della istante al procedimento di valutazione della domanda di iscrizione all’Albo Forense, va annullata la delibera con la quale il C.O.A. respinga la domanda di iscrizione della ricorrente nell’Albo degli Avvocati senza procedere preventivamente alla convocazione, e quindi alla audizione della stessa, ed alla concessione del termine, ove richiesto, per il deposito di deduzioni scritte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 21 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 243

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 30 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 21 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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