E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’articolo 50 r.d. n. 37/1934, che dispone la presentazione del ricorso negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 7 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 134
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 07 Giugno 2004
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