Va rigettata l’istanza di sospensione del procedimento dinanzi al C.N.F. in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea cui il giudice interno (nella specie il G.d.P. di Cortona), ai sensi dell’art. 234 TCE, abbia rimesso questione pregiudiziale in ordine all’asserita illegittimità comunitaria della l. n. 339/2003 sotto il particolare ma non esclusivo profilo della violazione dei diritti quesiti dei dipendenti pubblici a part-time ridotto, allorquando, come nella specie, la questione si presenti ictu oculi inammissibile, poiché svincolata dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratta), nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 27 settembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 22 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 27 Settembre 2007
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