Va rigettata l’istanza di sospensione del procedimento dinanzi al C.N.F. in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea cui il giudice interno (nella specie il G.d.P. di Cortona), ai sensi dell’art. 234 TCE, abbia rimesso questione pregiudiziale in ordine all’asserita illegittimità comunitaria della l. n. 339/2003 sotto il particolare ma non esclusivo profilo della violazione dei diritti quesiti dei dipendenti pubblici a part-time ridotto, allorquando, come nella specie, la questione si presenti ictu oculi inammissibile, poiché svincolata dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratta), nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto.
L’avvocato che non appartenga alla categoria dei docenti per i quali l’art. 3, co. 4, lett. a), l.p., ritiene la professione forense compatibile con l’attività di insegnamento nella scuola statale, versa nell’incompatibilità prevista per i dipendenti pubblici, anche part-time, dalla l. n. 339/03, non avendo esercitato l’opzione di cui all’art. 2 della stessa legge (nella specie, si trattava di un docente di ruolo della Scuola dell’Infanzia con contratto part-time). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 28 giugno 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 19 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 28 Giugno 2007
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