Non può essere accolta la richiesta di sospensione del giudizio dinanzi al C.N.F., avente ad oggetto l’impugnazione della decisione con cui il C.d.O. abbia disposto la cancellazione dall’Albo ai sensi della legge n. 339/03 dell’avvocato che sia dipendente pubblico part time, in attesa che la Corte di Giustizia Europea si pronunci su una ordinanza di rimessione del Giudice interno (nella specie, il Giudice di Pace di Cortona) avente ad oggetto la conformità alla disciplina comunitaria della citata L. n. 339/03, difettando tale questione pregiudiziale dei requisiti minimi di ammissibilità sotto molteplici profili. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 4 dicembre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 21 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 04 Dicembre 2006
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