Il C.d.O., in sede di cancellazione dall’Albo dell’avvocato dipendente pubblico a tempo parziale ai sensi della l. n. 339/03, agisce come mero organo esecutivo, provvedendo senza discrezione alcuna alla cancellazione nei casi previsti dalla normativa statale, che, in presenza della situazione di incompatibilità, impone d’ufficio l’adozione del provvedimento. La legge, prevedendo direttamente l’incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, nonché le sue conseguenze sul piano giuridico, non impone erga omnes o rafforza alcuna decisione da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il provvedimento di cancellazione dall’albo adottato da questo non può, dunque, essere considerato come una concertazione al fine di “espellere” dal mercato gli avvocati in situazione di incompatibilità, in quanto trattasi di provvedimento meramente esecutivo, consistente nell’accertamento dei requisiti di fatto per l’applicazione di una conseguenza direttamente prevista dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 ottobre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 18 Giugno 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 01 Ottobre 2007
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