Il C.d.O., in sede di cancellazione dall’Albo degli avvocati con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi della l. n. 339/03, agisce come mero organo esecutivo, provvedendo senza discrezione alcuna alla cancellazione nei casi previsti dalla normativa statale, che, in presenza della situazione di incompatibilità, impone d’ufficio l’adozione del provvedimento. La legge, prevedendo direttamente l’incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, nonché le sue conseguenze sul piano giuridico, non impone erga omnes o rafforza alcuna decisione da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il provvedimento di cancellazione dall’albo adottato da questo non può, dunque, essere considerato come una concertazione al fine di “espellere” dal mercato gli avvocati in situazione di incompatibilità, in quanto trattasi di provvedimento meramente esecutivo, consistente nell’accertamento dei requisiti di fatto per l’applicazione di una conseguenza direttamente prevista dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 2 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 23 Dicembre 2009 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 02 Febbraio 2007 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 782 del 16 Gennaio 2014 (respinge)
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