Va rigettato il motivo di ricorso, proposto avverso la decisione del C.d.O. che disponga la cancellazione dall’Albo dell’avvocato che verta in condizioni di incompatibilità in ragione del proprio status di lavoratore dipendente part-time di p.a., il quale sia fondato sulla considerazione secondo cui gli artt. 10 e 81 Trattato CE, obbligando gli stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle attività di impresa cui l’esercizio della professione sarebbe assimilabile, imporrebbero al C.N.F. di disapplicare l’art. 2 della legge n. 339/03. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 13 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 206
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 23 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 13 Maggio 2008
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