La disciplina in tema di incompatibilità posta dalla legge n. 339/03 non distingue tra incompatibilità preesistenti e sopravvenute all’iscrizione all’albo. Il dovere pur deontologicamente presidiato di evitare incompatibilità, e la correlata sanzione della cancellazione, ha carattere immanente alla professione forense e rileva in ogni momento della sua esplicazione.
L’art. 2 della legge n. 339/2003 non è norma che si rivolge solo ed esclusivamente ai dipendenti pubblici part time che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo dopo la trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo definito. L’incompatibilità, invero, è indipendente dalla circostanza della posteriorità dell’assunzione della qualifica di dipendente rispetto all’iscrizione all’albo, il quale costituisce fattore di per sé privo di idoneità a giustificare una disciplina differenziata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 12 Maggio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 20 Febbraio 2007
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