E’ infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale e comunitaria della legge 25 novembre 2003 n. 339 (e, conseguentemente, dell’impugnato provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati), per contrasto con i principi, di carattere sia interno sia comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità, sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti.
Va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio innanzi al CNF per essere state prospettate alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 234 C.E., talune questioni relative alla compatibilità della legge del 2003 con i principi che regolano il diritto comunitario, atteso che tali questioni, sollevate con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati, possono eventualmente assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche a quelli esercenti in regime di part time. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 259
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 31 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Marzo 2009
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