Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Rilevanza – Esclusione.

L’art. 16 del R.D.L. n. 1578/1933, che disciplina da parte del C.d.O. istituito presso ogni tribunale civile e penale la tenuta dell’albo degli avvocati, non si riferisce ai fini della cancellazione d’ufficio esclusivamente a coloro che abbiano ottenuto l’iscrizione in base a titoli e requisiti inesistenti al momento dell’iscrizione, non escludendo affatto che il locale Consiglio possa provvedere alla cancellazione anche degli iscritti per i quali sia intervenuta, successivamente all’iscrizione, una causa d’incompatibilità. L’art. 16 del R.D.L. n. 1578/33 è una norma con forza di legge, che in quanto tale ben può essere integrata da norme successive di pari rango nella gerarchia delle fonti, quale la legge n. 339 del 2003. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 5 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 268

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 31 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 05 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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