La mancata notifica al pubblico ministero dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione non rende nullo il relativo provvedimento, atteso che, ai sensi dell’art. 37 del R.D.L. 1578/1933, al p.m. munito di autonomo potere di impugnazione va notificata la sola deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del procedimento amministrativo.
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 339/03, i dipendenti pubblici in regime di part-time già iscritti all’albo degli avvocati devono alternativamente ed entro trentasei mesi, a partire dal 2.12.2003, scegliere tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego. Deve pertanto ritenersi legittima, conformemente alla lettera della suddetta norma, la decisione con cui il C.O.A. disponga la cancellazione dall’Albo del professionista che, entro il termine prescritto, non abbia optato per l’esercizio della professione forense, ovvero, alternativamente, per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 21 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 12 luglio 2010, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 12 Luglio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 21 Novembre 2007
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