Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Sopravvenute dimissioni – Rimozione causa incompatibilità – Cessata materia del contendere – Estinzione del procedimento.

La rimozione della causa di incompatibilità ex l. n. 339/03 per effetto delle rassegnate dimissioni del ricorrente dall’Ente pubblico dal quale egli dipenda fa venire meno automaticamente la ragione impeditiva della permanenza dell’iscrizione all’Albo e, con essa, la stessa giustificazione del procedimento introdotto con l’impugnativa del provvedimento di cancellazione, con conseguente declaratoria di estinzione del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. (Dichiara estinto il procedimento per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 16 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 18 Giugno 2010 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 16 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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