Va dichiarata cessata la materia del contendere qualora il ricorrente, a seguito dell’impugnazione della decisione con cui il C.d.O. abbia disposto la sua cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03, dichiari di rinunciare al ricorso per essere venuta meno la causa d’incompatibilità per effetto delle dimissioni e della conseguente cessazione del rapporto presso l’Ente pubblico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 30 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 218
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 23 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 30 Marzo 2007
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