Il giudizio introdotto innanzi al C.N.F. dall’avvocato dipendente pubblico part-time che impugni la decisione con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03 non può essere sospeso in presenza di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ex art. 234 TCE dal giudice interno che dubiti della legittimità comunitaria della citata legge n. 339/03, laddove la questione posta sia ictu oculi inammissibile, perché svincolata dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratta), nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 febbraio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 18 Giugno 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 21 Febbraio 2007
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