Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Principi di uguaglianza e di proporzionalità – Violazione – Esclusione.

Il giudizio introdotto innanzi al C.N.F. dall’avvocato dipendente pubblico part-time, che impugni la decisione con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dall’Albo per incompatibilità ai sensi della legge n. 339/03, non può essere sospeso in presenza di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia ex art. 234 Trattato dal giudice interno che dubiti della legittimità comunitaria della citata legge n. 339, laddove la questione posta sia ictu oculi inammissibile perché svincolata dall’oggetto del giudizio (e, dunque, meramente astratta) nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Isernia, 18 dicembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 18 giugno 2010, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 18 Giugno 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera del 26 Settembre 2008
Giurisprudenza CNF

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