Va esclusa la disapplicazione della legge n. 339/2003, e con essa l’invalidità della delibera di cancellazione adottata dall’Albo degli Avvocati in applicazione della citata normativa, per asserito contrasto della stessa legge con i principi di uguaglianza e di proporzionalità delineati dall’art. 5 comma 3 TCE. La legge n. 339/03 non viola il principio di proporzionalità enunciato dall’art. 5 TCE, poiché la restaurata incompatibilità per il tramite della citata disciplina non mira ad elidere soltanto possibili specifici conflitti di interesse, ma piuttosto un permanente stato di confusione tra l’interesse di una singola amministrazione pubblica (e, quindi, complessivamente l’interesse pubblico perseguito) e quello del soggetto estraneo alla P.A. che si affida come cliente all’avvocato, il quale deve anteporre quell’interesse ad ogni altro (anche al proprio). Ne consegue che la soluzione di non lasciare al Giudice disciplinare del caso singolo la valutazione ex post ma di elidere il conflitto in radice mediante la sanzione della incompatibilità, si appalesa senz’altro proporzionata all’alto scopo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 27 settembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 22 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 27 Settembre 2007
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