Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile- 6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 settembre 2003, n. 237
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 15 Settembre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 06 Novembre 2002
0 Comment