Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del ricorso presso la segreteria del C.d.O. – Inammissibilità.

Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 12 luglio 2004, n. 169

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 12 Luglio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 18 Novembre 2002
Giurisprudenza CNF

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