Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex artt. 10 e 59 r.d.l. n. 37/1934, al C.N.F. che deciderà nel merito, richiamati gli atti dal C.d.O. L’art. 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che aveva emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 21 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 22 marzo 2005, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 22 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 21 Giugno 2004
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