Avvocato – Tenuta albi – Dichiarazione di fallimento del professionista – Perdita dei diritti civili – Cancellazione dall’albo – Necessità.

Deve essere cancellato dall’albo il professionista nei cui confronti sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento, a nulla rilevando l’eventuale opposizione proposta alla stessa; infatti, la sentenza dichiarativa di fallimento è immediatamente esecutiva e determina la perdita del pieno godimento dei diritti civili, requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 6 dicembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Caddeo), sentenza del 11 novembre 1998, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 11 Novembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 06 Dicembre 1996
Giurisprudenza CNF

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