Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso una decisione del Consiglio nazionale medesimo divenuta definitiva perché passata in giudicato. (Nella specie il ricorrente aveva proposto ricorso avverso una decisione del C.N.F., passata in giudicato perchè non impugnata nei termini davanti alla Corte di cassazione, e relativa al silenzio rigetto del C.d.O. sulla sua domanda di iscrizione all’albo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 25 settembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense pres. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 14 aprile 2004, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 20 Giugno 2001
0 Comment