Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, se da una analisi attenta la decisione del C.d.O. risulti conforme alle richieste dell’interessato. (Nella specie l’interessato aveva fatto ricorso al C.N.F. chiedendo che l’iscrizione fosse retrodatata, ma in realtà egli, in tutte le molteplici richieste all’ordine non aveva mai prospettata la retrodatazione dell’iscrizione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 27 giugno 2003, n. 203
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Marzo 2000
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