La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento della attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente le funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere e il non luogo a procedere avverso la decisione C.d.O. di Lucera, 13 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 264
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 10 Dicembre 1999 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 13 Giugno 1998 (cancellazione amm.va)
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