Il termine di 15 giorni fissato dall’art. 37, III comma, l.n. 1578/1933, per la notifica della decisione di cancellazione dall’albo, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 7 marzo 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 07 Marzo 2003
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