Il termine di quindici giorni previsto dall’articolo 37 r.d.l. 1578/33 per il deposito della decisione del consiglio dell’ordine in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 5 giugno 2000, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 05 Giugno 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 07 Giugno 1999
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