Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 37 r.d.l. 1578/33 per il deposito della decisione del C.d.O. in materia d’iscrizione o cancellazione all’albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Oristano, 26 luglio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 17 Luglio 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 26 Luglio 2001
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