Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 37 r.d.l. 1578/33 per il deposito della decisione del consiglio dell’ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall’albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la nullità del provvedimento adottato, ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 16 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 5 giugno 2000, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 05 Giugno 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 16 Giugno 1998
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