La revoca del provvedimento di cancellazione dall’albo da parte del C.d.O., anche se determinata dalla eliminazione della causa di incompatibilità attraverso le dimissioni dall’incarico incompatibile, e quindi con efficacia ex tunc, induce alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, posto che con il ricorso al C.N.F. il provvedimento di cancellazione non ha avuto esecuzione e non ha prodotto i suoi effetti. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 300
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 300 del 01 Ottobre 2003 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 23 Luglio 2002
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