Avvocato – Tenuta albi – Condanna alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dall’esercizio della professione forense – Cancellazione – Atto dovuto.

A seguito della definitiva applicazione, con la sentenza penale di condanna, della pena accessoria dell’interdizione temporanea dall’esercizio della professione forense per anni tre, il provvedimento di cancellazione del COA territoriale si pone come atto dovuto, privo di margini di discrezionalità, non essendo il relativo procedimento finalizzato a valutare la correttezza o meno di un determinato comportamento sotto il profilo deontologico, bensì a dare mera esecuzione ad una pena accessoria comminata dal giudice penale. (Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Matera, 10 settembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 05 Ottobre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 10 Settembre 2005
Giurisprudenza CNF

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