Avvocato – Tenuta albi – Competenza giurisdizionale del C.N.F. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

L’attribuzione al C.N.F. in via esclusiva delle controversie connesse alla tenuta dei registri e degli albi, alla applicazione delle sanzioni disciplinari, e alla impugnazione dei risultati elettorali non si pone in contrasto con le disposizioni della Costituzione sia relativamente all’indipendenza del giudice, della sua imparzialità che della legittimità dell’esercizio di tale giurisdizione domestica. Il legislatore, infatti, al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza della professione forense, ha attribuito agli organi che governano la categoria professionale il potere di individuare e di applicare le norme dell’ordinamento giuridico speciale che disciplinano la vita dell’ordine e dei suoi appartenenti ed ha conseguentemente affidato al C.N.F. la giurisdizione sulle questioni connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alle categorie professionali. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 12 luglio 2004, n. 169

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 12 Luglio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 18 Novembre 2002
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment