Avvocato – Tenuta albi – Comitato per la tenuta dell’albo speciale – Potere di verifica dei requisiti – Iscrizione nell’albo ordinario – Sussiste.

Per il patrocinio avanti la Corte di cassazione e le giurisdizioni superiori ex art. 33 r.d.l. 1578/33, e succ. modifiche, non è sufficiente il decorso del tempo ai fini del diritto all’iscrizione, essendo anche necessario avere i requisiti ed essere iscritto all’albo di un tribunale; pertanto la funzione del comitato non deve limitarsi al solo controllo della formale iscrizione del richiedente ma deve estendersi all’accertamento dei requisiti richiesti dall’art. 17 l.p. per l’iscrizione ordinaria. (Rigetta il ricorso avverso decisione Comitato per ten. albo guir. sup. n. 1298/98, 16 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Buccico, rel. Petiziol), sentenza del 16 giugno 1999, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 16 Giugno 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Luglio 1998
Giurisprudenza CNF

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