Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione Registro praticanti Avvocati – Interruzione semestrale della pratica – Rilevanza – Fattispecie

Ai fini della cancellazione dal registro dei praticanti, l’interruzione della pratica forense per periodo superiore ai sei mesi presuppone la mancanza di pratica sia sotto il profilo dell’attività di Studio (atti, giudiziali e stragiudiziali) sia sotto il profilo delle udienze.
Non può pertanto dirsi sussistente un’effettiva e completa interruzione dell’attività della pratica forense per un periodo superiore al semestre quando, come nella specie, pur in difetto di prova di qualsivoglia attività di Studio, emerga dalla copia conforme all’originale del libretto una sia pur incompleta, ed in parte irregolare, attività d’udienza.(Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 18 luglio 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 23 aprile 2009, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 23 Aprile 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 18 Luglio 2008
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment