Deve essere annullata la deliberazione di cancellazione dal registro dei praticanti adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato e senza l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per la presentazione di eventuali deduzioni, così come prescritto dall’articolo 24 r.d.l. n. 1578/1933. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. Franco), sentenza del 19 novembre 1999, n. 220
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 19 Novembre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Luglio 1998
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