Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione praticante – Ricorso al C.N.F. – Effetto sospensivo.

Per il combinato disposto degli art. 14, II comma, del r.d. n. 37/1934 e art. 37, V comma, r.d.l. n. 1578/1933, il ricorso avverso il provvedimento con il quale viene disposta la cancellazione del praticante avvocato dal relativo registro speciale ha effetto sospensivo della efficacia dello stesso provvedimento impugnato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 6 marzo 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 22 maggio 2001, n. 98

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 22 Maggio 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 06 Marzo 2000
Giurisprudenza CNF

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