Il provvedimento di cancellazione del professionista da parte del C.d.O. emesso senza l’audizione dell’interessato è legittimo se il professionista sia stato regolarmente convocato e questi, non presentandosi, non abbia giustificato l’impedimento a comparire. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 14 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 272
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 12 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 14 Marzo 2001
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