Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione per incompatibilità – Ricorso proposto personalmente al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto cancellato per incompatibilità, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Barcellona Pozzo di Gotto, 22 giugno 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. SALIMBENE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 17 Gennaio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera del 22 Giugno 2004
Giurisprudenza CNF

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