Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione per incompatibilità – Preventiva audizione dell’interessato – Necessità.

La delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità, adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato e comunque senza che questi sia stato messo in condizione di conoscere le contestazioni e di far valere le proprie ragioni, deve ritenersi affetta da nullità per violazione del diritto del contraddittorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 16 giugno 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 5 giugno 2000, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 05 Giugno 2000 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 16 Giugno 1998
Giurisprudenza CNF

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