Il principio della immutabilità del giudice riguarda esclusivamente l’attività giudiziaria e non è applicabile all’attività amministrativa quale quella relativa alla tenuta degli albi. Pertanto deve ritenersi legittima la decisione di cancellazione dall’albo per incompatibilità adottata dal C.d.O. purché, nelle sedute successive alla prima, i consiglieri presenti abbiano garantito il rispetto del numero legale prescritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 15 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 165
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 12 Ottobre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 15 Ottobre 1996
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