L’articolo 3 d.r. n. 1578/1933, prevedendo le ipotesi di incompatibilità dell’attività di avvocato con l’esercizio di altre professioni, tra cui quella di mediatore di affari, ha come obbiettivo quello di salvaguardare l’imparzialità, l’indipendenza, l’onorabilità e la professionalità dell’avvocato stesso, pertanto nell’analisi delle situazioni di incompatibilità il testo normativo richiede un confronto non con l’attività oggettivamente svolta, ma con la mera qualifica che l’iscrizione in un altro albo comporta. (Nella specie è stato cancellato per incompatibilità l’avvocato che era iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione anche se non aveva esercitato attività di mediazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 31 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 21 marzo 2005, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 21 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 31 Maggio 2004
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