Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione per incompatibilità – Avvocato docente presso scuole regionali – Incompatibilità – Sussiste.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costante del C.N.F. e della Suprema corte di cassazione l’art. 3, comma IV lettera a) r.d.l. n. 1578/1933, nel prevedere la compatibilità dell’esercizio della professione con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, è una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego, e come tale non estensibile a situazioni differenti. Pertanto è incompatibile con l’esercizio della professione forense la docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, ma diversi dallo Stato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2005, n. 137

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Maggio 2003
Giurisprudenza CNF

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