Nel provvedimento di cancellazione emesso dal C.d.O. l’omessa indicazione del termine per impugnare davanti al C.N.F. non è da considerare errore scusabile e non determina la possibilità di una riammissione in termini ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990. La normativa forense infatti detta una rigorosa disciplina dei termini processuali prescritti per le impugnazioni davanti al C.N.F. e in particolare per l’ipotesi dell’atto amministrativo di cancellazione prevede un termine inderogabile di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 29 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 13 novembre 2002, n. 186
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 13 Novembre 2002 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 11 Febbraio 1998 (cancellazione amm.va)
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