Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Natura amministrativa – Termine previsto dalla l. 241/1990 – Non perentorietà – Inapplicabilità alla cancellazione dall’albo professionale.

Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 legge n. 241/1990 per la definizione del procedimento amministrativo, ha carattere ordinatorio e non perentorio e non determina pertanto la nullità del provvedimento adottato oltre i trenta giorni prescritti; peraltro tale termine non si applica al procedimento di cancellazione dall’albo forense che, pur avendo natura amministrativa, è regolato dalla normativa specifica prevista dall’art. 37, comma III legge n. 1578/1933, e dal capo I, titolo II r.d. n. 37/1934, art. 42-46). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 7 marzo 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 23 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 07 Marzo 2003
Giurisprudenza CNF

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