Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Mancata preventiva audizione interessato – Illegittimità delibera.

Atteso che, ai sensi degli artt. 37 del r.d.l. n. 1578/33 e 45 del r.d. n. 37/34, come modificato dall’art. 2 della l. n. 254/40, la cancellazione dall’albo per motivi di incompatibilità non può essere adottata dal C.d.O. senza la preventiva audizione dell’interessato, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, va annullata la delibera adottata dal Consiglio territoriale in mancanza del rispetto delle suddette prescrizioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 6 dicembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 27 Ottobre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 06 Dicembre 2006
Giurisprudenza CNF

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