Ai sensi dell’art. 59, co. 1, R.D. n. 37/34, è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati depositato presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense e non invece presso il Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 ottobre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 25
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 04 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 01 Ottobre 2007
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